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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

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Regno d'Italia 37 occorrenze

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

(Relazioni dell'amministrazione e revoca dell'amministrazione controllata).

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

(Fine dell'amministrazione controllata).

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(Concordato preventivo e amministrazione controllata).

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(Amministrazione dei beni durante la procedura).

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Della custodia e dell'amministrazione delle attività fallimentari.

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(Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata).

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(Imprese soggette al fallimento, al concordato preventivo e all'amministrazione controllata).

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato.

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Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.

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Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano: 1) le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori

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In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell'art. 116.

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Le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.

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Contro gli atti d'amministrazione del curatore il fallito e ogni altro interessato possono reclamare al giudice delegato, che decide con decreto

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Se al termine dell'amministrazione controllata risulta che l'impresa non è in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si

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Nei primi cinque giorni di ogni mese il curatore deve presentare al giudice delegato una esposizione sommaria della sua amministrazione ed esibire

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Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del

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La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data

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dell'amministrazione controllata, non appena ne vengano a conoscenza.

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Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano una

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giudice delegato, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.

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Se in qualunque momento risulta che l'amministrazione controllata non può utilmente essere continuata, il giudice delegato, promuove dal tribunale la

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E' approvato il testo delle disposizioni sulla « Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

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dell'art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.

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preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.

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reclamo, affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri.

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amministrazione controllata, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in

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giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214.

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amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito indicato dal giudice, con le

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del primo comma dell'art. 160, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela

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o di amministrazione controllata di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verificano le

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eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono

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dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato

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procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento: 1) delega un giudice alla procedura; 2) ordina la

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ed i procuratori; autorizza il curatore a compiere gli atti di straordinaria amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo 35. L'autorizzazione

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